Diritto alla provvigione del mediatore

Un altro aspetto del quale si è occupato lo Studio, dopo aver chiesto l’accertamento della sussistenza di un rapporto di mediazione, è dimostrare che fosse maturato anche il diritto di provvigione del mediatore.

Com’è noto, l’art. 1755 c.c. prevede che: << Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare
è concluso per effetto del suo intervento. >>.

A ciò aggiungasi come, ai sensi dell’art. 1754 c.c., si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare,
risultando idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l’esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione
dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative.

In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all’accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell’altro contraente ovvero all’indicazione specifica dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti.

Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità, nel senso che: << Vi è diritto al compenso da parte del mediatore tutte le volte che lo stesso abbia messo in contatto le parti sulla base di un modulo portante una compiuta offerta d’acquisto. >> (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 16/06/2015 n. 12428).

Sulla scorta della previsione normativa, dell’interpretazione giurisprudenziale e delle prove fornite dallo Studio si è potuto dimostrare come fosse anche maturato il diritto alla provvigione.