L’eccezione di compensazione nel contratto di locazione ad uso non abitativo

La Corte di Cassazione, in una recente ed interessante pronunzia, ha considerato valida ed efficace una clausola pattuita nel contratto di locazione ad uso non abitativo da intendersi quale rinuncia all’eccezione di compensazione del deposito cauzionale.

La Corte non ha ritenuto coerente la critica mossa dalla ricorrente che dovrebbe valere “dopo il sorgere del credito, altrimenti mancherebbe l’oggetto del negozio” poiché ritiene che la predetta clausola si rapporti chiaramente alla fase esecutiva del contratto.

Ma è particolarmente interessante il principio sancito dalla Corte che :<<nel contratto di locazione ad uso non abitativo non sussiste una parte “debole” meritevole di particolare salvaguardia nella conformazione, appunto, del concreto sinallagma.>>.

Appare, perciò, evidente che una clausola di siffatto tenore non viene considerata contraria alle disposizioni normative in materia di locazione e, quindi, è sempre opportuna una assistenza tecnica nella redazione dei contratti di locazione.

Nuovo orientamento in materia di mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo

La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente mutato il proprio orientamento per quanto riguarda il procedimento di mediazione nel corso del procedimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., SSUU, sent. n. 19596/2020).

Com’è noto il procedimento di mediazione è escluso per il procedimento monitorio mentre, invece, deve essere intrapreso per le materie obbligatorie nel procedimento di opposizione immediatamente dopo la pronuncia o di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Nel silenzio della legge, atteso che la normativa fa riferimento alle parti senza indicare quale delle due è onerata dalla instaurazione del procedimento della mediazione, il precedente orientamento (Cass. Civ., sent. n. 24629/2015) riferiva il principio che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione era da porsi a carico della parte opponente.

Questa recente sentenza ha invece indicato che sia più confacente alla normativa de quo (D. Lgs. 28/2010), tenendo conto dei rilievi di natura costituzionale, che l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione debba essere posto a carico del creditore che è l’opposto (e non del debitore che è, invece, l’opponente).

La Corte ha, perciò, enunciato il seguente principio di diritto:

<<Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.>>.