La Corte di Cassazione, in una recente ed interessante pronunzia, ha considerato valida ed efficace una clausola pattuita nel contratto di locazione ad uso non abitativo da intendersi quale rinuncia all’eccezione di compensazione del deposito cauzionale.
La Corte non ha ritenuto coerente la critica mossa dalla ricorrente che dovrebbe valere “dopo il sorgere del credito, altrimenti mancherebbe l’oggetto del negozio” poiché ritiene che la predetta clausola si rapporti chiaramente alla fase esecutiva del contratto.
Ma è particolarmente interessante il principio sancito dalla Corte che :<<nel contratto di locazione ad uso non abitativo non sussiste una parte “debole” meritevole di particolare salvaguardia nella conformazione, appunto, del concreto sinallagma.>>.
Appare, perciò, evidente che una clausola di siffatto tenore non viene considerata contraria alle disposizioni normative in materia di locazione e, quindi, è sempre opportuna una assistenza tecnica nella redazione dei contratti di locazione.