Siccome la questione dell’inadempimento, nel periodo di chiusura previsto per l’emergenza pandemica, si è presentata per il tema della locazione commerciale, così come per quanto riguarda i contratti di somministrazione, si forniscono alcune indicazioni che potrebbero essere utili.
Innanzi tutto, la prima qualificazione rispetto al mancato pagamento di canoni o fatture, nel periodo di chiusura per il rispetto della normativa vigente, potrebbe essere quella dell’impossibilità sopravvenuta temporanea, per una causa non imputabile al debitore, ai sensi del secondo comma dell’art. 1256 c.c..
In questo senso l’evento dell’emergenza epidemiologica potrebbe essere ritenuto riconducibile ad una causa di forza maggiore che, com’è noto, rappresenta una causa di non imputabilità di inadempimento.
In secondo luogo, si potrà considerare anche quanto espressamente previsto dall’art. 91 del d. l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, il quale ha previsto l’integrazione dell’art. 3 del d. l. 6/2020 introducendo il comma 6 bis, ossia che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.
Però, non v’è dubbio alcuno che queste qualificazioni ed interpretazioni debbano essere considerate valutando sia il contratto de quo che il presunto inadempimento, perché qualora l’inadempimento riguardi questo periodo di chiusura forzata, dettato dall’emergenza epidemiologica, si potranno trovare argomenti atti a convincere non soltanto l’altra parte contrattuale ma, con tutta evidenza, anche un Giudice mentre, invece, qualora l’inadempimento riguardi anche periodi antecedenti alla chiusura sarà più complicato trovare un giusto contemperamento degli interessi.