Com’è noto, l’art. 54 ter del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 introduceva la sospensione della durata dei sei mesi dei procedimenti di pignoramento immobiliare, ai fini di contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, termine che veniva poi modificato con il termine indicato sino al 31 dicembre 2020, con la legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020.
Com’è, altresì, noto questa disposizione è stata modificata, da ultimo dall’art. 13, comma 14, del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, non ancora convertito in legge, con la sospensione prevista sino al 30 Giugno 2021.
Ora, considerato che siamo già alla previsione della seconda sospensione, riguardante le procedure esecutive che abbiano ad oggetto immobili adibiti a prima casa dell’esecutato, alcuni tribunali hanno sollevato eccezioni di costituzionalità di questa disposizione; infatti, sia il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 13/01/2021, sia il Tribunale di Rovigo, con ordinanza del 15/01/2021 hanno ritenuto di rimettere alla Corte Costituzionale il controllo di legittimità costituzionale di questa disposizione in relazione agli articoli 3, 24, 47, 111 e 117 Cost.
Attendiamo, quindi, la decisione della Corte Costituzionale in merito a questa difficile situazione che ha notevoli risvolti sia di natura economica che sociale.