Era stata sollevata una questione di legittima costituzionale dal Tribunale di Bolzano, in ordine all’accordo di entrambi i genitori di attribuire soltanto il cognome materno.
La Corte Costituzionale, investiva della questione pregiudiziale, ha ritenuto da un lato la non manifesta infondatezza considerando che: “è rilevabile nel contrasto della vigente disciplina, impositiva di un solo cognome e ricognitiva di un solo ramo genitoriale, con la necessità, costituzionalmente imposta dagli artt. 2 e 3 Cost., di garantire l’effettiva parità dei genitori, la pienezza dell’identità personale del figlio e di salvaguardare l’unità della famiglia;” atteso come si dubitava della legittimità costituzionale della disciplina dell’automatica acquisizione del cognome del padre, come previsto nell’art. 262, primo comma c.c., ossia che <<Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.>>.
Che il Supremo Collegio riteneva che: “è stato osservato sin da epoca risalente che la prevalenza attribuita al ramo paterno nella trasmissione del cognome non può ritenersi giustificata dall’esigenza di salvaguardia dell’unità familiare, poiché «è proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», in quanto l’unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità» (sentenza n. 133 del 1970); nel caso in esame, ancora una volta, «[l]a perdurante violazione del principio di uguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi […] contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell’unità familiare, individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi» (sentenza n. 286 del 2016);” ed anche che: “«la previsione dell’inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all’identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno» (ancora sentenza n. 286 del 2016);”.
Perciò, ritenendo come sussista il dubbio di legittimità costituzionale che investe l’art. 262, primo comma, c.c., il quale attiene anche alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione) CEDU; ritenendo che dovessero essere risolte pregiudizialmente le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, c.c. (per il giudizio instaurato), nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’automatica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, ha sollevato, innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale.
Attendiamo, considerato il mancato intervento legislativo sulla questione auspicato dal Supremo Collegio, della risoluzione della questione di legittimità costituzionale.