E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 il decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 ed è vigente dal giorno 13 marzo 2021.
Com’è noto, è stato previsto che nel periodo dal giorno 15 marzo al giorno 2 aprile 2021 e per il giorno 6 aprile 2021 sono applicate le misure disposte dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 19/2020 per la zona rossa (che interessa la Regione Veneto così come altre Regioni) come previsto dall’art. 1, comma 16-septies, lettera c) del decreto legge n. 33 del 2020.
Perciò, le misure potranno essere adottate per la zona rossa quando sussistano queste condizioni:
A) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
B) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SAR-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
In particolar modo, per quanto riguarda le misure da applicarsi in zona rossa, sussiste la limitazione della circolazione delle persone, e, quindi, lo spostamento è limitato nello spazio e nel tempo e viene consentito soltanto per l’allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora, purché motivato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute.
Per quanto riguarda i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sono consentite delle deroghe per gli spostamenti anche in zona rossa.
Per quanto riguarda lo spostamento sarà, quindi, quanto meno opportuno predisporre una autocertificazione da esibire in caso di controllo onde evitare l’irrogazione delle sanzioni con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.