Addebito al marito.

In una recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito l’addebito al coniuge in una separazione a causa di alcuni messaggi amorosi scambiati per via telematica.

Malgrado il marito avesse chiesto la revoca dell’addebito a lui inflitto, chiedendo addirittura l’addebito della moglie e per abbandono del tetto coniugale e per un prelievo di denaro, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello.

Infatti, la Corte d’Appello aveva accertato come le condotte della moglie non potessero essere considerate ai fini dell’addebito, atteso come la dissoluzione del vincolo derivasse proprio dal tradimento del marito.

Il fatto che il marito avesse scambiato questi messaggi amorosi per via telematica ma li avesse anche confessati anche in via stragiudiziale e che il tradimento trovasse evidenza e nel contenuto dei messaggi, come tale inequivocabile, e nelle dichiarazioni rese dal marito nel corso di un percorso di mediazione familiare, aveva portato alla decisione di conferma della Corte di Appello dell’addebito della separazione nei confronti del marito.

La Suprema Corte ha, pertanto, rigettato tutte le argomentazioni ed i principi di diritto addotti nei motivi del ricorso proposto dal marito ed ha confermato la decisione della Corte di Appello, ritenendo il criterio del decisum logico in quanto lo scambio di messaggi amorosi per via telematica dimostrava l’aperta relazione extraconiugale del marito e giustificava l’addebito.

Usucapione.

La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha chiarito come “Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; (…)” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 06/05/2021, n. 11834).

La Suprema Corte ha chiarito come non sia sufficiente la presenza di una strada ma  che la strada sia stata realizzata per rendere un accesso dal fondo preteso dominante al fondo servente.

Argomenta la Corte come sia necessario un “quid pluris” che possa dimostrare come quella strada o quell’accesso sono stati destinati all’esercizio di quella servitù.

Se ne deduce che laddove non sussista questo “quid pluris” affermato dalla Corte, anche se sussistano segni apparenti della servitù, debba essere negato l’acquisto per usucapione.

Il farmaco difettoso.

La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha delineato la nozione del prodotto difettoso così com’è previsto dall’art. 117 del Codice del Consumo.

La Suprema Corte ha ritenuto che possa essere considerato difettoso non ogni prodotto genericamente insicuro ma, invece, quello che non raggiunga lo standard di sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi considerando una pluralità di elementi.

In particolar modo ha chiarito come il concetto di sicurezza sia connesso all’assenza o carenza di istruzioni ed è differente da quello di vizio del prodotto, di cui all’art. 1490 c.c., che può invece coincidere anche con un’imperfezione, che non ne determini la pericolosità per il consumatore.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, il solo verificarsi di un danno non è necessariamente sintomo di pericolosità del prodotto, dal quale possa derivare la responsabilità del produttore, essendo necessario l’accertamento del mancato raggiungimento dei livelli minimi di sicurezza imposti dalla legge o richiesti dall’utenza.

Argomento estremamente interessante, considerato il periodo emergenziale che stiamo vivendo.

Il blocco degli sfratti.

Il Tribunale di Trieste con l’ordinanza del 24/04/2021 ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che hanno previsto il blocco degli sfratti sino al 30 Giugno 2021.

In particolar modo, il Tribunale ha ritenuto che la normativa fosse irragionevole e contraddittoria laddove ha sospeso gli sfratti per morosità senza operare alcuna distinzione se l’inadempimento fosse anteriore al periodo di emergenza pandemica e che operi automaticamente senza alcuna verifica concreta delle condizioni di difficoltà economiche o finanziarie del conduttore.

Attendiamo con ansia la decisione della Consulta.

Atto di costituzione in mora.

Con una recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto la sottoscrizione, nell’atto di costituzione in mora, un elemento essenziale senza del quale non può essere considerato l’atto quale scrittura privata produttiva di effetti giuridici, quale l’interruzione della prescrizione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 07/05/2021, n. 12182).

Considerando che in tal caso non si verificherebbe l’effetto interruttivo della prescrizione è quanto meno opportuno inviare gli atti di costituzione in mora ma, soprattutto, sottoscriverli.

Misure Tik Tok

Considerati i provvedimenti adottati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la piattaforma Tik Tok si era impegnata ad adottare nuove misure per impedire l’accesso dei più piccoli alla piattaforma.
Malgrado tra il 9 febbraio e il 21 aprile 2021 siano stati più di 12 milioni e mezzo gli utenti italiani ai quali è stato chiesto di confermare di avere più di 13 anni per accedere alla piattaforma e siano stati oltre 500 mila gli utenti rimossi perché probabili minori dei tredici anni di età, l’Autorità ha ritenuto questi interventi non sufficienti considerata la rilevanza degli interessi dei minori.
Perciò l’Autorità ha invitato la piattaforma Tik Tok ad effettuare ulteriori interventi al fine di tenere i più piccoli fuori dal social e la piattaforma si è impegnata a:
– garantire la cancellazione, entro 48 ore, degli account intestati ad utenti al di sotto dei 13 anni di età;
– rafforzare i meccanismi di blocco dei dispositivi utilizzati dagli utenti infratredicenni per provare ad accedere alla piattaforma;
– elaborare soluzioni, anche basate sull’intelligenza artificiale, al fine di minimizzare il rischio che bambini al di sotto dei 13 anni di età utilizzino la piattaforma;
– lanciare nuove iniziative di comunicazione, sia in app che attraverso radio e giornali, per educare a un uso consapevole e sicuro della piattaforma;
– elaborare una nuova informativa realizzata con linguaggio semplice e con modalità interattive e coinvolgenti dedicata agli utenti minorenni;
– condividere con il Garante, dati e informazioni relative all’efficacia delle diverse misure adottate, al fine di collaborare nell’identificazione di misure efficaci e capaci di contenere il fenomeno.
L’Autorità Garante vigilerà sull’adempimento da parte di Tik Tok in relazione agli impegni assunti.