In una recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito l’addebito al coniuge in una separazione a causa di alcuni messaggi amorosi scambiati per via telematica.
Malgrado il marito avesse chiesto la revoca dell’addebito a lui inflitto, chiedendo addirittura l’addebito della moglie e per abbandono del tetto coniugale e per un prelievo di denaro, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello.
Infatti, la Corte d’Appello aveva accertato come le condotte della moglie non potessero essere considerate ai fini dell’addebito, atteso come la dissoluzione del vincolo derivasse proprio dal tradimento del marito.
Il fatto che il marito avesse scambiato questi messaggi amorosi per via telematica ma li avesse anche confessati anche in via stragiudiziale e che il tradimento trovasse evidenza e nel contenuto dei messaggi, come tale inequivocabile, e nelle dichiarazioni rese dal marito nel corso di un percorso di mediazione familiare, aveva portato alla decisione di conferma della Corte di Appello dell’addebito della separazione nei confronti del marito.
La Suprema Corte ha, pertanto, rigettato tutte le argomentazioni ed i principi di diritto addotti nei motivi del ricorso proposto dal marito ed ha confermato la decisione della Corte di Appello, ritenendo il criterio del decisum logico in quanto lo scambio di messaggi amorosi per via telematica dimostrava l’aperta relazione extraconiugale del marito e giustificava l’addebito.