Cessione del credito bonus edilizi.

Con l’art. 28 del d l. n. 4/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022, il Governo ha introdotto una nuova disposizione in materia di cessione del credito rispetto ai bonus edilizi.
Ha provveduto alla modifica dell’art.121 del d. l. 34/2020 limitando la possibilità della cessione del credito ad una sola volta, dopo la cessione ai soggetti indicati dalla norma, e “senza facoltà di successiva cessione”.
Inoltre, nel secondo comma, dell’art. 28 ha previsto che: “I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.”
La ratio della disposizione de quo andrebbe ricercata nell’intento di limitare la possibilità di rischio di frodi, ovvero di riciclaggio per il Superbonus e per le detrazioni, rischio segnalato quasi un anno fa.
Infatti, non può essere omesso come il rischio di frodi o di riciclaggio sia stato prontamente segnalato dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia, la quale aveva indicato quali comportamenti potessero essere rapportati ad illeciti fiscali.
Infatti, l’Unità segnalava come “In relazione a detti crediti vanno considerati i rischi connessi con: i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.”.
Per quanto riguarda il primo punto il governo ha fatto propri i suggerimenti prevedendo il visto di conformità, con le modifiche apportate all’art. 121 dal d. l. 157/2021 e dalla legge 234/2021, in modo da poter intercettare eventuali sospetti di comportamenti rivolti alla creazione artificiosa di tali crediti.
Per gli altri due possibili comportamenti connessi al rischio di riciclaggio, si rileva come il governo abbia preferito non adottare e non fare propri i suggerimenti indicati dall’Unità di Informazione.
Infatti, l’Unità di Informazione dopo aver specificato che: “Per quanto concerne i punti sub ii) e iii), si consideri che i bonus fiscali possono essere fruiti, oltre che sotto forma di detrazione delle imposte dovute o di sconto rispetto al corrispettivo da pagare ai fornitori di beni o servizi (c.d. sconto in fattura), anche cedendo a terzi il credito corrispondente alla detrazione spettante.” suggeriva come, non sussistendo una limitazione dei soggetti ai quali poteva essere effettuata la cessione, di “monitorare le operatività connesse con le richiamate cessioni di crediti fiscali, al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti. Occorre in particolare calibrare la profonda e l’intensità dei presidi antiriciclaggio, valutando con attenzione il profilo degli eventuali cessionari che entrano in relazione con i soggetti obbligati, intensificando i controlli rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati in precedenza, soprattutto se in misura massiva.” ed anche che: “Va inoltre attentamente considerata la circostanza che società o enti siano specificamente costituiti allo scopo di essere impiegati nelle cessioni di crediti fiscali; è possibile che attività della specie siano offerte con carattere di professionalità e a una pluralità indifferenziata di soggetti (per esempio attraverso la costituzione di appositi siti web o la diffusione di messaggi promozionali anche a mezzo di social network) tanto da destare il sospetto che esse siano eserciate nei confronti del pubblico in assenza delle prescritte autorizzazioni.”.
Appare evidente come il governo abbia preferito non fare propri i suggerimenti dell’Unità di Informazione, ossia prevedendo quali soggetti possono essere destinatari della cessione ed intensificare i controlli.