La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha delineato la nozione del prodotto difettoso così com’è previsto dall’art. 117 del Codice del Consumo.
La Suprema Corte ha ritenuto che possa essere considerato difettoso non ogni prodotto genericamente insicuro ma, invece, quello che non raggiunga lo standard di sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi considerando una pluralità di elementi.
In particolar modo ha chiarito come il concetto di sicurezza sia connesso all’assenza o carenza di istruzioni ed è differente da quello di vizio del prodotto, di cui all’art. 1490 c.c., che può invece coincidere anche con un’imperfezione, che non ne determini la pericolosità per il consumatore.
Secondo la Suprema Corte, inoltre, il solo verificarsi di un danno non è necessariamente sintomo di pericolosità del prodotto, dal quale possa derivare la responsabilità del produttore, essendo necessario l’accertamento del mancato raggiungimento dei livelli minimi di sicurezza imposti dalla legge o richiesti dall’utenza.
Argomento estremamente interessante, considerato il periodo emergenziale che stiamo vivendo.