Procedimento di ingiunzione
Recupero crediti in via giudiziale


Qualora il debitore non risponda, o non intenda adempiere spontaneamente neppure con i procedimenti di risoluzione alternativi al giudizio, una delle possibili soluzioni è quella di intraprendere un procedimento di ingiunzione disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c..

L’art. 633 c.p.c. prevede che: “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna (…)”.

Il procedimento monitorio previsto dagli artt. 633 e ss. c.p.c. ha cognizione sommaria, in quanto la prova scritta necessaria per la concessione del decreto ingiuntivo è costituita da qualsiasi documento.
I presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo sono quelli già indicati per la messa in mora, ossia che il credito debba essere certo (quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, ovvero non è controverso nella sua esistenza) liquido (quando l’ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico) ed esigibile (ossia che il credito non sia sottoposto a termine o a condizione).

Considerato come si debba fornire al Giudicante la prova scritta del credito, qualora il credito fatto valere risulti da una fornitura (contratto di vendita) ovvero da un contratto di prestazione di opera professionale, la documentazione necessaria, che viene richiesta ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, è quella indicata nel separato elenco (tranne per i professionisti iscritti ad un Ordine per i quali si specificherà meglio nel prosieguo).

Ovviamente ottenere l’estratto notarile delle scritture contabili ha un costo da sostenere e perciò è opportuno richiedere la debita fattura al Notaio per questa spesa, per inserirla nel ricorso per ingiunzione.
Come è stato indicato anche nei consigli per recuperare i crediti, qualora si abbia un accordo di pagamento rateale, poi non adempiuto, è importante che sussista il riconoscimento di debito in modo da poter avere una prova scritta idonea per l’emissione del decreto ingiuntivo.

Infatti, com’è noto l’art. 1988 c.c., richiamato dall’art. 634 c.p.c., prevede che: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”.

Proprio la possibilità di ottenere un riconoscimento di debito è particolarmente importante per il recupero dei crediti del professionista, in quanto non pone le problematiche che potrebbero essere considerate ai sensi e per gli effetti dell’art. 2233 c.c..

La disposizione in oggetto pone una gerarchia per quanto attiene ai criteri di liquidazione del compenso, indicando in primo luogo quanto viene convenuto alle parti ed escludendo in nuce la possibilità di dover produrre la parcella ed il parere dell’associazione professionale.

Proprio a riguardo all’accordo delle parti è necessario considerare come la normativa abbia posto l’obbligatorietà del preventivo per i professionisti. Invero l’art. 9 del d.l. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 150, della legge 4 agosto 2017 n. 124 prevede che:

“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.”.

In secondo luogo, dopo l’accordo delle parti, viene indicato come criterio le tariffe o gli usi ed infine la determinazione del Giudice, previo parere non vincolante dell’associazione professionale.
In considerazione della previsione dell’art. 9 del d. l. n. 1/2012, e del fatto che al quinto comma si preveda che siano abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe, sono sorti due orientamenti dottrinali.

Il primo orientamento ritiene che l’abrogazione debba essere riferito soltanto alle tariffe (sostituite dai parametri) e, quindi, sostiene come le disposizioni speciali (art. 2233 c.c. e 636 c.p.c.) non siano state abrogate e, pertanto, la previsione del parere non vincolante dell’associazione professionale (unitamente alla parcella) possono essere considerati quale prova scritta idonea per l’emissione del decreto ingiuntivo.

Secondo altro orientamento, suffragato da parte della giurisprudenza di merito in considerazione del fatto della abrogazione delle tariffe professionali, avrebbe comportato una abrogazione tacita delle disposizioni di diritto sostanziali (art. 2233 c.c. e 636 c.p.c.) e, quindi, il professionista che intenda agire per il recupero del proprio compenso sarà tenuto ad allegare al ricorso un atto scritto a dimostrazione dell’incarico ricevuto e l’entità del compenso pattuito (preventivo).

A ciò aggiungasi come l’Avvocato abbia la possibilità di intraprendere, per il recupero professionale del proprio compenso, la procedura speciale prevista ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, art. 14.
Per quanto riguarda la competenza sono competenti per valore il Tribunale (qualora il valore della controversia superi i 5.000,00 Euro) e l’Ufficio del Giudice di Pace (qualora il valore della controversia non superi i 5.000,00 Euro).

La domanda si propone, dopo che il cliente abbia conferito la debita procura, con ricorso al quale debbono essere allegati i documenti probatori. Qualora questa venga accolta, nel termine di trenta giorni dal deposito della domanda, il Giudice ingiunge alla parte di pagare la somma o di consegnare la cosa (nell’ipotesi che venga azionato il procedimento monitorio per la consegna di cose fungibili) nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del pedissequo decreto.

Nel medesimo termine viene dato avviso al debitore che potrà proporre opposizione al decreto ingiuntivo qualora ricorrano fondati motivi (ad esempio pagamento anche parziale del credito....) e con la notifica dell’atto di citazione in opposizione si instaura un autonomo giudizio di cognizione.

Qualora il debitore non proponga opposizione nel predetto termine di quaranta giorni o non adempia si potrà procedere all’esecuzione forzata, come da avviso indicato nel decreto ingiuntivo, mediante la notifica di un atto di precetto.

Qualora sussistano fondati motivi che possano far ritenere al creditore che il debitore possa trarre vantaggio dal ritardo e vanificare ogni e qualsiasi esecuzione forzata, debitamente dimostrati e documentati, ai sensi dell’art. 642 c.p.c. può essere richiesta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (che consente di poter iscrivere una ipoteca giudiziale) e, quindi, il debitore è tenuto ad adempiere entro dieci giorni dalla notifica del ricorso, del decreto e del pedissequo atto di precetto, mentre ha sempre il termine di quaranta giorni per proporre opposizione.

Anche in ragione di quanto esposto, si provvede a pubblicare nel sito un elenco della documentazione necessaria che il creditore dovrà approntare per lo Studio, qualora si ritenga opportuno procedere con un procedimento monitorio.

Documenti necessari per l’affidamento dell’incarico
di recupero crediti in via giudiziale per il procedimento di ingiunzione


Si elencano qui di seguito i documenti necessari per l’affidamento dell’incarico di recupero crediti in via giudiziale:

Vendita

  • copia delle fatture di vendita;
  • copia dei documenti di trasporto;
  • copia di eventuali protesti e/o insoluti;
  • copia di lettere di messa in mora;
  • copia di eventuali riconoscimenti di debito.
  • estratto notarile delle scritture contabili.

Prestazioni Professionali

  • copia del conferimento di incarico;
  • copia del preventivo;
  • copia delle parcelle e/o fatture emesse;
  • copia delle lettere di intimazione e diffida inviate;
  • copia di eventuali riconoscimenti di debito.
  • estratto notarile delle scritture contabili (per professionisti non iscritti ad Ordini).

Intermediazione Immobiliare

  • copia di conferimento di incarico per la mediazione;
  • copia documentazione riguardante le trattative e l’incarico svolto;
  • copia di eventuale contratto preliminare;
  • copia di lettere di intimazione e diffida inviate.

Per quanto riguarda il procedimento di ingiunzione sono, inoltre, necessari i seguenti documenti:

  • sottoscrizione idonea procura alle liti;
  • copia di eventuale documentazione suppletiva riguardante il credito.

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